Art. 17 (Accordo)
1. Le parti invitano gli altri Stati che esercitano delle attivita' nella zona definita all'articolo 3 a prendere misure di protezione simili a quelle previste dal presente accordo, tenuto conto del piano di azione adottato nel quadro del PAM/UNEP per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo e dell'accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente o di ogni altro trattato pertinente. 2. Il presente accordo e' comunicato a tutte le organizzazioni internazionali competenti sul piano internazionale o regionale, nonche' alle parti della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.
Testo vigente dal 30 ottobre 2001
