[1]Piani di emergenza e altri mezzi volti a prevenire e combattere gli episodi di inquinamento

[2]1. Le parti cercano di mantenere e di promuovere, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, piani di emergenza ed altri mezzi volti a prevenire e a combattere gli episodi di inquinamento. Questi mezzi comprendono in particolare le attrezzature, le navi, gli aeromobili e il personale necessari alle operazioni in caso di situazione critica, lo stabilimento, se necessario, della legislazione adeguata, lo sviluppo o il rafforzamento della capacita' di rispondere ad un episodio di inquinamento e la designazione dell'autorita' o delle autorita' nazionali incaricate dell'attuazione del presente protocollo. 2. Le parti adottano inoltre disposizioni in conformita' al diritto internazionale per prevenire nella zona del Mare Mediterraneo l'inquinamento provocato dalle navi, al fine di garantire in questa zona in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato costiero, l'attuazione effettiva delle convenzioni internazionali pertinenti e della rispettiva legislazione applicabile in materia. Esse sviluppano la capacita' nazionale di attuazione di dette convenzioni internazionali e possono cooperare alla loro attuazione effettiva tramite accordi bilaterali o multilaterali. 3. Le parti informano ogni due anni il Centro regionale delle misure adottate in vista dell'applicazione del presente articolo. Il Centro regionale presenta una relazione alle parti sulla base delle informazioni ricevute.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~protocollo-art4 · fonte su Normattiva