1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificano o accedono alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o adesione, la presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica o adesione di detto Stato.

Testo vigente dal 20 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;131~art39 · fonte su Normattiva