Art. 20 (Accordo)
1. Le parti possono invitare ogni altro Stato od organizzazione internazionale interessata ad aderire al presente accordo. L'adesione sara' aperta dopo l'entrata in vigore dell'accordo. 2. Il presente accordo entrera' in vigore, nei confronti delle parti aderenti, il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di adesione, accettazione od approvazione.
Testo vigente dal 30 ottobre 2001
