1. Tenuto conto dei loro impegni internazionali, le parti esercitano la sorveglianza nel Santuario e intensificano la lotta contro ogni forma di inquinamento, di origine marittima o tellurica, che abbia o sia suscettibile di avere un impatto diretto o indiretto sullo stato di conservazione dei mammiferi marini. 2. Le parti adottano strategie nazionali miranti alla soppressione progressiva degli scarichi di sostanze tossiche nel Santuario, accordando la priorita' a quelle elencate nell'Allegato I del protocollo della Convenzione di Barcellona relativa alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti e attivita' situate a terra.

Testo vigente dal 30 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391~accordo-art6 · fonte su Normattiva