[1]Disposizioni generali

[2]1. Le parti cooperano:

  • a)per attuare la regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi; e
  • b)per adottare qualsiasi disposizione necessaria in caso di episodi di inquinamento. 2. Nella cooperazione le parti considerano eventualmente la partecipazione di autorita' locali, organizzazioni non governative e soggetti socioeconomici. 3. Ciascuna parte applica il presente protocollo senza pregiudizio della sovranita' o della giurisdizione delle altre parti o degli altri Stati. Ogni azione intrapresa da una parte per applicare il presente protocollo e' conforme al diritto internazionale.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~protocollo-art3 · fonte su Normattiva