1. Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 3, determinate nel limite massimo di lire 250 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2001, intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. All'ulteriore onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 ottobre 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391~art4 · fonte su Normattiva