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E' convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente l'elevazione del limite di eta' per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con le seguenti modificazioni: dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente: "Art. 3-bis. - In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 2 del presente decreto e per un periodo di un anno a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel termine previsto per l'inoltro della documentazione pensionistica, che nei loro confronti siano applicati i piu' bassi limiti di eta' rispettivamente previsti dagli articoli 26 e 93 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 e dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090. In tal caso la cessazione dal servizio si considera ad ogni effetto avvenuta per eta'".

Testo in vigore dal 10 giugno 1976 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1976-05-22;392~artunico · fonte del testo