Art. 93
Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta' ed e' collocato in congedo. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 19 maggio 1976, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392
5Il D.L. 19 maggio 1976, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per soddisfare le eccezionali esigenze relative all'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario, il limite di eta' di cui agli articoli 26, 93 e 114 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e' elevato ad anni cinquantotto". Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Le disposizioni degli articoli precedenti hanno efficacia per anni cinque a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 19 maggio 1976
