Articolo III All'articolo 5 della Convenzione e' aggiunto il seguente paragrafo 2 bis: "2 bis. Ogni Stato contraente prende altresi' le misure necessarie per stabilire la sua giurisdizione riguardo ai reati di cui al paragrafo 1 bis dell'articolo 1 ed al paragrafo 2 dello stesso articolo, nella misura in cui quest'ultimo paragrafo si riferisce a tali reati, nel caso in cui il presunto trasgressore si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada ai sensi dell'articolo 8, verso lo Stato di cui alla lettera a) del paragrafo 1o del presente articolo".

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;394~protocollo-artiii · fonte su Normattiva