Articolo II 1. All'articolo 1o della Convenzione, e' aggiunto il nuovo paragrafo 1bis in appresso: "1. bis. Commette reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, per mezzo di qualunque dispositivo, sostanza o arma;

  • a)compie nei confronti di una persona in un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale, un atto di violenza che causa o e' di natura tale da causare ferite gravi o la morte oppure;
  • b)distrugge o danneggia gravemente le attrezzature di un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale o di aeromezzi che non sono in servizio e che si trovano nell'aeroporto, oppure interrompe i servizi dell'aeroporto, se tale atto pregiudica o e' di natura tale da pregiudicare la sicurezza in tale aeroporto". 2. Al paragrafo 2, lettera a) dell'articolo 1o della Convenzione, sono inserite le seguenti parole dopo le parole "paragrafo 1o"; "o al paragrafo 1 bis"

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;394~protocollo-artii · fonte su Normattiva