[1]Avviso di importazioni e di esportazioni

[2]1. In conformita' delle norme stabilite dal Consiglio, il Direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni dei membri e delle esportazioni in provenienza dai membri importatori. 2. A tal fine, ogni membro avverte il Direttore esecutivo del volume totale delle proprie importazioni ed ogni membro importatore avverte il Direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio puo' fissare, del volume totale delle proprie importazioni, aggiungendovi ogni altra informazione che il Consiglio puo' richiedere. Tali informazioni sono pubblicate alla fine di ogni mese. 3. Le importazioni che, in conformita' del presente Accordo, non sono imputabili al contingente di esportazione, sono registrate separatamente.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art47 · fonte su Normattiva