[1]Propaganda a favore del consumo

[2]1. Il Consiglio puo' istituire un comitato che abbia lo scopo di stimolare il consumo del cacao sia nei paesi esportatori che nei paesi importatori. Il Consiglio rivede periodicamente i lavori del Comitato. 2. Le spese sostenute per attuare il programma di propaganda sono coperte dalle quote dei membri esportatori. I membri esportatori possono anche contribuire finanziariamente al programma. La composizione del comitato e' limitata ai membri che contribuiscono al programma di propaganda. 3. Prima di intraprendere una campagna di propaganda sul territorio di un membro, il comitato cerca di ottenere il consenso di tale membro.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art51 · fonte su Normattiva