[1]Propaganda a favore del consumo.

[2]1. Il Consiglio puo' istituire un comitato con l'obiettivo di stimolare il consumo di cacao contemporaneamente nei paesi esportatori e nei paesi importatori. Il Consiglio effettua periodicamente una rassegna dei lavori del Comitato. 2. Le spese derivanti dal programma di promozione sono coperte dalle quote pagate dei membri esportatori. Anche i membri importatori possono contribuire finanziariamente al programma. La composizione del Comitato e' limitata ai membri che contribuiscono al programma di promozione. 3. Prima di dare l'avvio ad una campagna di promozione nel territorio di un membro, il Comitato cerca di ottenere l'autorizzazione di questo membro.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art52 · fonte su Normattiva