[1]1. Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei materiali di cui al seguente elenco di trasporti nei e dai territori delle due Parti contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente:
- 1)i trasporti funebri;
- 2)i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
- 3)i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
- 4)i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
- 5)i trasporti postali;
- 6)i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti soprattutto in presenza di calamita' naturali;
- 7)i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
- 8)i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
- 9)lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato Contraente, nonche' il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione si effettuera' avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
- 10)i trasporti di api e avannotti
[2]2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, puo' avere variazioni in sede di Commissione Mista.
[3]3. Nell'effettuazione dei trasporti di cui al presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
