[1]1. Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei materiali di cui al seguente elenco di trasporti nei e dai territori delle due Parti contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente:

  • 1)i trasporti funebri;
  • 2)i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
  • 3)i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
  • 4)i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
  • 5)i trasporti postali;
  • 6)i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti soprattutto in presenza di calamita' naturali;
  • 7)i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
  • 8)i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
  • 9)lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato Contraente, nonche' il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione si effettuera' avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
  • 10)i trasporti di api e avannotti

[2]2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, puo' avere variazioni in sede di Commissione Mista.

[3]3. Nell'effettuazione dei trasporti di cui al presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;395~accordo-art14 · fonte su Normattiva