1. Nel rispetto delle norme nazionali in vigore che regolano l'ingresso e l'uscita dei materiali di cui al seguente elenco, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nel precedente articolo 13:

  • 1)i trasporti funebri;
  • 2)i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
  • 3)i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
  • 4)i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
  • 5)i trasporti postali;
  • 6)i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza delle calamita' naturali;
  • 7)i trasporti di merci di valore (per esempio metalli. preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla guardia;
  • 8)il trasporto di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
  • 9)lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dei Paese dell'altra Parte Contraente. nonche' il ritorno a vuoto del veicolo in avaria nel Paese dove esso e' registrato;
  • 10)i trasporti di api e avannotti;
  • 11)i trasporti dell'impianto e dell'attrezzatura destinati all'organizzazione delle esibizioni teatrali. musicali, sportive, di cinema e di circo delle radio trasmissioni, delle riprese e teletrasmissioni;
  • 12)i trasporti degli oggetti o materiali destinati esclusivamente alla pubblicita' o agli studi (per esempio, i carichi per le fiere ed esposizioni). 2. La Commissione Mista puo' apportare variazioni all'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione.

Testo vigente dal 9 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404~accordo-art14 · fonte su Normattiva