1. Nel rispetto delle norme nazionali in vigore che regolano l'ingresso e l'uscita dei materiali di cui al seguente elenco, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nel precedente articolo 13:
- 1)i trasporti funebri;
- 2)i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
- 3)i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
- 4)i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
- 5)i trasporti postali;
- 6)i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza delle calamita' naturali;
- 7)i trasporti di merci di valore (per esempio metalli. preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla guardia;
- 8)il trasporto di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
- 9)lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dei Paese dell'altra Parte Contraente. nonche' il ritorno a vuoto del veicolo in avaria nel Paese dove esso e' registrato;
- 10)i trasporti di api e avannotti;
- 11)i trasporti dell'impianto e dell'attrezzatura destinati all'organizzazione delle esibizioni teatrali. musicali, sportive, di cinema e di circo delle radio trasmissioni, delle riprese e teletrasmissioni;
- 12)i trasporti degli oggetti o materiali destinati esclusivamente alla pubblicita' o agli studi (per esempio, i carichi per le fiere ed esposizioni). 2. La Commissione Mista puo' apportare variazioni all'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione.
Testo vigente dal 9 novembre 1999
