I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti indicate nel successivo articolo 27, comma secondo, e sulla base del parere della Commissione Mista prevista dall'art. 28 del presente Accordo, in seguito denominata Commissione Mista.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;395~accordo-art4 · fonte su Normattiva