' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti, con i seguenti compiti:
- a)esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalita' di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
- b)stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori, previste dagli artt.5 e 9;
- c)determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall'art. 11 e i casi di esenzione dall'autorizzazione diversi da quelli previsti dall'art. 12;
- d)predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9 e 11 e stabilire le modalita' di rilascio;
- e)risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
- f)adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
- g)esaminare l'opportunita' di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocita', e compatibili con le disposizioni vigenti nei due Paesi. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di' una delle Parti Contraenti. Le determinazioni della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi.
Testo vigente dal 27 novembre 2003
