' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti delle Parti contraenti, con i seguenti compiti:

  • a)esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalita' di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti contraenti;
  • b)stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori previste dagli Artt. 5, 9 e 11;
  • c)determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dal l'Art. 13 o l'esenzione da autorizzazione nei trasporto bilaterale;
  • d)predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli Artt. 5, 9, 11 e 13 e stabilire le modalita' di rilascio;
  • e)risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
  • f)adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
  • e)esaminare l'opportunita' di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocita', e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti contraenti. Le determinazioni della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi.

Testo vigente dal 31 ottobre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292~accordo-art28 · fonte su Normattiva