(1) Quando una persona viene rimpatriata in base alle disposizioni del presente titolo, nessun procedimento puo' venire iniziato o continuato nei suoi con fronti nello Stato richiedente per fatti commessi prima del suo rimpatrio, a meno che lo Stato richiesto non vi consenta espressamente. Tale consenso e' del pari richiesto per l'esecuzione di una condanna penale restrittiva della liberta' o di pena piu' grave, pronunciata nello Stato richiedente prima del rimpatrio. (2) Il consenso di cui al paragrafo 1 e' regolato dalle norme applicabili nello Stato richiesto in materia di estradizione o da ogni altra norma stabilita in tale Stato per l'applicazione del presente articolo. (3) Il consenso non puo' essere rifiutato nel caso in cui lo Stato richiesto sia tenuto ad accordare l'estradizione quando questa venga richiesta.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art13 · fonte su Normattiva