(1) Nei casi previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, lo Stato di soggiorno puo' chiedere ad un altro Stato contraente di accettare il rimpatrio di detto minore in base alle seguenti disposizioni: (a) quando la persona o le persone che esercitano la patria potesta' si trovano in un altro Stato contraente, la richiesta verra' indirizzata a tale Stato; (b) quando la persona o le persone che esercitano la patria potesta' si trovano in uno Stato non contraente, la richiesta sara' indirizzata allo Stato contraente ove il minore ha la propria abituale residenza; (c) quando non si conosca lo Stato ove si trovano la persona o le persone che esercitano la patria potesta' o quando nessuno eserciti questa, la richiesta dovra' essere indirizzata allo Stato contraente ove il minore risiede abitualmente o, se il rimpatrio verso tale Stato viene rifiutato o non puo' aver luogo, allo Stato contraente di cui il minore e' cittadino. (2) Le disposizioni del paragrafo 1 non riguardano i poteri che gli Stati contraenti potranno esercitare in base alla propria legislazione relativa agli stranieri.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art14 · fonte su Normattiva