In caso d'urgenza, l'autorita' centrale dello Stato richiedente puo' chiedere che le misure provvisorie di cui all'articolo 11 siano adottate ancor prima del ricevimento da parte dello Stato richiesto, della richiesta di rimpatrio. Tali misure cessano se quest'ultima richiesta non e' stata ricevuta entro dieci giorni.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
