(1) La presente convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. (2) Ogni Stato contraente potra', per quel che lo riguarda, denunciare la presente convenzione inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. (3) Tale denuncia avra' efficacia sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art29 · fonte su Normattiva