(1) Ogni Stato contraente potra', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali la presente convenzione sara' applicata. (2) Ogni Stato contraente potra', all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, oppure in qualunque altra data successiva estendere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, l'applicazione della presente convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali detto Stato sia responsabile o per il quale esso sia autorizzato a stipulare. (3) Qualsiasi dichiarazione fatta in base al paragrafo precedente potra', per quel che riguarda ogni territorio citato in essa, essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 29 della presente convenzione.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art26 · fonte su Normattiva