[1]Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri rappresentati al Consiglio dei Ministri e ad ogni altro Stato aderente alla presente convenzione: (a) ogni firma; (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; (c) ogni notifica ricevuta in base all'articolo 3 della presente convenzione; (d) ogni data di entrata in vigore della presente convenzione in base all'articolo 23; (e) ogni dichiarazione fatta in base all'articolo 25; (f) ogni notifica ricevuta in base all'articolo 26; (g) ogni notifica ricevuta in base all'articolo 27, paragrafo 4; (h) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 29 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' efficacia.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.

[3]FATTO a L'Aja, il 28 maggio 1970, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia conforme ad ogni Stato firmatario od aderente. (Seguono le firme).

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art30 · fonte su Normattiva