dell'assistenza giudiziaria Gli atti di assistenza giudiziaria possono essere rifiutati soltanto nei casi seguenti:

  • a)quando la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della commissione rogatoria potrebbe portare pregiudizio alla propria sovranita' o alla propria sicurezza o essere in contrasto col proprio ordine pubblico;
  • b)quando il fatto ai sensi del quale l'assistenza e' richiesta non consente l'estradizione ai termini della presente Convenzione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art16 · fonte su Normattiva