dell'assistenza giudiziaria Gli atti di assistenza giudiziaria possono essere rifiutati soltanto nei casi seguenti:
- a)quando la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della commissione rogatoria potrebbe portare pregiudizio alla propria sovranita' o alla propria sicurezza o essere in contrasto col proprio ordine pubblico;
- b)quando il fatto ai sensi del quale l'assistenza e' richiesta non consente l'estradizione ai termini della presente Convenzione.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
