di assistenza giudiziaria L'assistenza giudiziaria e' rifiutata se la Parte contraente richiesta ritiene che la sua esecuzione sia di natura tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranita' e sicurezza o se sia contraria all'ordine pubblico.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art13 · fonte su Normattiva