contro l'aviazione civile e atti di terrorismo Salvo quanto previsto nelle disposizioni dell'articolo 31, non puo' essere rifiutata l'estradizione delle persone che hanno commesso atti contro la sicurezza dell'aviazione civile ai sensi delle disposizioni della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, aperta alla firma il 16.12.1970 a l'Aja, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro l'aviazione civile, aperta alla firma il 23.9.1971 a Montreal, e la Convenzione per la repressione delle infrazioni contro le persone che godono di una protezione internazionale, aperta alla firma il 14.12.1973 a New York nonche' delle persone che hanno commesso atti la cui punizione e' prevista da altre Convenzioni Internazionali contro il terrorismo delle quali la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Cecoslovacca sono o saranno Parti contraenti.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
