di estradizione 1. L'estradizione sara' rifiutata:
- a)se il reato e' commesso da una persona che alla data della richiesta di estradizione e' cittadino della Parte richiesta o ha ricevuto asilo politico dalla suddetta Parte o e' un apolide residente in questa Parte;
- b)se il reato e' commesso in tutto o in parte secondo la legge della Parte richiesta nel territorio della suddetta Parte;
- c)se il reato che motiva la richiesta e' previsto esclusivamente dalle leggi sulla stampa, dalle leggi fiscali, doganali o monetarie;
- d)se il reato che motiva la richiesta consiste esclusivamente nella violazione di obblighi militari;
- e)se secondo la legge di una delle Parti, il procedimento penale o l'esecuzione della pena per il reato motivante la richiesta e' inammissibile a causa della prescrizione o se e' sopraggiunta un'amnistia, ovvero se ricorre un'altra ragione giuridica che impedisce l'esercizio dell'azione penale dell'esecuzione della pena;
- f)se per lo stesso reato motivante la domanda di estradizione a carico della persona richiesta una sentenza definitiva e stata gia' pronunciata sul territorio della Parte richiesta o se il procedimento penale avviato contro la stessa persona stato sospeso in virtu' di atti definitivi resi dall'autorita' giudiziaria della suddetta Parte;
- g)se il reato e' stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente da una persona straniera rispetto a detta Parte e la legge della Parte richiesta non consente di procedere per lo stesso fatto commesso fuori dal territorio di quest'ultima Parte;
- h)per quanto attiene la Parte italiana, se il reato per cui e' richiesta l'estradizione e' considerato da questa Parte come un reato politico o come fatto connesso ad una tale infrazione;
- i)per quanto attiene la Parte Cecoslovacca, se l'esecuzione della domanda di estradizione e' considerata da questa Parte contraria ai propria principi costituzionali. 2. Se l'estradizione viene rifiutata, la Parte richiesta ne informera' senza indugio la Parte richiedente indicando i motivi del rifiuto.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
