1. Ciascun Parte contraente autorizza, su domanda dell'altra Parte, il transito sul proprio territorio delle persone estradate da uno Stato terzo. 2. Alla richieste di autorizzazione da transito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 della presente Convenzione. Il transito potra' essere rifiutato per i motivi indicati all'articolo 31. 3. Nel caso in cui sara' utilizzata la via aerea e allorche' non sia previsto alcun atterraggio, non sara' necessario ottenere l'autorizzazione della Parte il cui territorio e' sorvolato. La Parte richiedente deve avvertire in anticipo l'altra Parte che non esiste alcun ostacolo al transito ai sensi della presente Convenzione e soprattutto che la persona trasportata non e' un cittadino della Parte richiesta. Nel caso di atterraggio fortuito sul territorio della Parte richiesta, questa notificazione produrra' gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista nell'articolo 36, a meno che esistano ragioni tali da impedire l'estradizione ai termini dell'articolo 31 della presente Convenzione, qualora sia previsto un atterraggio la Parte richiedente indirizzera' all'altra parte la domanda di transito, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti del prensente articolo. 4. Le spese effettuate per il transito saranno sostenute dalla Parte richiedente.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
