Se la persona estradata si sottrae al procedimento penale o all'esecuzione della pena e ritorna nel territorio della Parte richiesta, sara' riestradata in seguito ad una nuova domanda della Parte richiedente senza trasmissione dei documenti di cui all'articolo 33 della presente Convenzione, purche' ricorrano tutte le condizioni di estradizione previste dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
