Se la persona estradata si sottrae al procedimento penale o all'esecuzione della pena e ritorni sul territorio della Parte contraente richiesta, potra' essere nuovamente estradata. In questo caso alla richiesta di estradizione non verranno piu' allegati gli atti previsti dall'articolo 39.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art44 · fonte su Normattiva