[1]1. Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.

[2]2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazione salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;396~accordo-art14 · fonte su Normattiva