[1]1. Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.
[2]2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazione salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
