1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati'. 2. Le parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.

Testo vigente dal 16 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;103~accordo-art19 · fonte su Normattiva