• 1)E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di permettere la riproduzione per mezzo della stampa, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico di articoli di attualita' su argomenti economici, politici, religiosi, pubblicati in giornali o riviste periodiche, oppure di opere radiodiffuse aventi lo stesso carattere, nei casi in cui la riproduzione, la radiodiffusione o la predetta trasmissione non ne siano espressamente riservate. Tuttavia, la fonte deve essere sempre chiaramente indicata; la sanzione di questo obbligo e' stabilita dalla legislazione del Paese dove la protezione e' richiesta.
  • 2)E' del pari riservato alla legislazione dei Paesi della Unione di stabilire le condizioni alle quali, nei resoconti di avvenimenti di attualita' mediante la fotografia, la cinematografia, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico, le opere letterarie od artistiche viste o udite durante l'avvenimento possono, nella misura giustificata dalle finalita' informative, essere riprodotte e rese accessibili al pubblico.

Testo vigente dal 2 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399~art10bis · fonte su Normattiva