1. E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di escludere parzialmente o integralmente dalla protezione prevista dall'articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunziati nei dibattimenti giudiziari. 2. E' del pari riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di determinare le condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in pubblico, possono essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico od essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall'articolo 11-bis 1 della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia giustificata dallo scopo informativo perseguito. 3. Soltanto l'autore ha, tuttavia, il diritto di compilare una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art2bis · fonte su Normattiva