1. Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1) la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini; 2) ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell'opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario; 3) la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell'opera radiodiffusa. 2. Spetta alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare le condizioni per l'esercizio dei diritti previsti nel precedente alinea 1, ma tali condizioni avranno effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell'autore, ne' il diritto spettante all'autore stesso di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sara' fissato dall'autorita' competente. 3. Salvo patto contrario, l'autorizzazione rilasciata in conformita' dell'alinea 1 del presente articolo non implica quella di registrare mediante strumenti riproduttori di suoni od immagini l'opera radiodiffusa tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la disciplina delle registrazioni effimere effettuate da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi e per le sue emissioni. Dette legislazioni possono autorizzare la conservazione di siffatte registrazioni in archivi ufficiali, in considerazione del loro eccezionale carattere documentario.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art11bis · fonte su Normattiva