- 1)a) Il presente Atto e' firmato in un solo esemplare nella lingua inglese e francese e, con riserva delle disposizioni dell'alinea 2), e' depositato presso il Direttore Generale.
- b)Il Direttore Generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, araba, spagnola, italiana e portoghese, e nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare.
- c)In caso di contestazione circa l'interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese.
- 2)Il presente Atto rimane aperto alla firma fino al 31 gennaio 1972. Fino a tale data, l'esemplare previsto all'alinea 1) a) sara' depositato presso il Governo della Repubblica francese.
- 3)Il Direttore Generale trasmette due copie certificate conformi del testo firmato del presente Atto ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.
- 4)Il Direttore Generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- 5)Il Direttore Generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione degli articoli 28. 1) c), 30. 2) a) e b) e 33. 2), l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione degli articoli 30. 2 c), 31. 1) e 2), 33. 3) e 38. 1), come pure le notificazioni previste nell'Annesso.
Testo vigente dal 2 agosto 1978
