Art. 15 (Trattato)
O b i e t t i v i 1. Le Parti riaffermano il comune desiderio di rafforzare le relazioni culturali bilaterali, nel quadro degli accordi vigenti tra le stesse, ed in particolare dell'accordo culturale del 30 marzo 1963. 2. Particolare cura verra' posta dalle due Parti nel favorire la diffusione della rispettiva lingua e cultura nel territorio dell'altra Parte, la collaborazione nell'istruzione e la promozione di eventi culturali ed artistici di una parte nel territorio dell'altra, anche attraverso il rinnovo di protocolli di attuazione pluriennali.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
