[1]in materia di lotta contro la droga, il riciclaggio del denaro sporco e i precursori chimici
[2]1. Le Parti adottano le misure piu' adatte per cooperare e creare i contatti da esse ritenuti opportuni al fine di intensificare le azioni di prevenzione nonche' di riduzione della produzione, distribuzione e consumo illegale di sostanze stupefacenti, secondo le rispettive normative interne.
[3]2. La cooperazione, che si avvale degli organi competenti del settore, riguarda in particolar modo:
- a)lo sviluppo di programmi coordinati e di misure in materia di prevenzione dell'uso di droghe nonche' il trattamento e la riabilitazione di tossicodipendenti, che include programmi di assistenza tecnica. In questo obiettivo possono anche rientrare la ricerca e le misure volte a ridurre la produzione di droga mediante lo sviluppo regionale di aree che si prestano ad essere utilizzate per la coltivazione di prodotti illegali;
- b)lo sviluppo di programmi di ricerca e progetti coordinati sul tema del controllo delle sostanze stupefacenti;
- c)lo scambio di informazioni riguardo al trattamento legislativo e amministrativo e l'adozione di valide misure nel campo del controllo della droga e della lotta al riciclaggio di denaro sporco, incluse le misure adottate dalla Comunita' e dagli organi internazionali attivi in questo sentore;
- d)la prevenzione dello sviamento dei precursori chimici e delle altre sostanze utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, basandosi sull'"Accordo sul controllo dei precursori della droga e delle sostanze chimiche", firmato dalle Parti il 13 dicembre 1996, o sulla convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1988.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
