Art. 21 (Trattato)
Prevenzione, controllo e repressione del crimine Le Parti si impegnano ad intraprendere iniziative congiunte allo scopo di prevenire, controllare e reprimere il crimine in ogni sua forma, ed in particolare ad aggredirlo attraverso misure di sequestro e confisca dei proventi del reato.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
