Prevenzione, controllo e repressione del crimine Le Parti si impegnano ad intraprendere iniziative congiunte allo scopo di prevenire, controllare e reprimere il crimine in ogni sua forma, ed in particolare ad aggredirlo attraverso misure di sequestro e confisca dei proventi del reato.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;399~trattato-art21 · fonte su Normattiva