[1]nella lotta contro le droghe illecite e la criminalita' connessa
[2]1. In base al principio della condivisione delle responsabilita', le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito e' finalizzata al coordinamento e al potenziamento degli sforzi congiunti di prevenire e ridurre la produzione, il traffico e il consumo delle droghe illecite. Le Parti decidono inoltre di impegnarsi nella lotta contro la criminalita' organizzata connessa al traffico di droga, anche per il tramite di associazioni e organismi internazionali. Senza pregiudicare il funzionamento degli altri strumenti di cooperazione, le Parti concordano che a tale scopo verra' utilizzato anche il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droghe tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi. 2. Le Parti coopereranno in questo settore per attuare in particolare:
- a)programmi di prevenzione dell'abuso di droghe, in particolare all'interno di gruppi vulnerabili e ad alto rischio;
- b)progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti e di reinserimento nella societa';
- c)progetti di armonizzazione della legislazione e delle iniziative in materia in America centrale;
- d)programmi comuni di ricerca;
- e)misure e iniziative di cooperazione volte ad incentivare lo sviluppo alternativo, basate in particolare sulla promozione delle colture legali da parte dei piccoli produttori;
- f)misure contro il commercio dei precursori e dei prodotti di base equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' europea e dagli organismi internazionali competenti;
- g)misure destinate alla riduzione della fornitura di droghe illecite, basate anche su sistemi di controllo amministrativo per evitare lo sviamento dei precursori chimici, e misure di controllo degli episodi criminosi connessi.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
