Art. 28 (Trattato)
Relazioni con altri accordi 1. Le disposizioni dei trattati e degli accordi in vigore tra le Parti continueranno ad essere applicate ove compatibili con quelle del presente trattato generale. 2. Il presente trattato non pregiudica gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le disposizioni del presente trattato non potranno, di conseguenza, in alcun modo essere invocate od interpretate come inficianti gli obblighi che derivano dal trattato sull'Unione europea ne' dagli accordi tra la Colombia e la Comunita' europea. 3. Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano gli obblighi derivanti alle Parti da accordi internazionali di cui esse siano parte o da disposizioni di diritto internazionale d'ordine generale.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
