Art. 29 (Trattato)
[1]Vigenza e termine Il presente trattato entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si siano notificate per via diplomatica il perfezionamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie. Il trattato avra' una vigenza di quattro anni e sara' rinnovato tacitamente per periodi di uguale durata, a meno che una delle Parti notifichi all'altra il proprio desiderio di denunciarlo, con sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza di quest'ultimo. In fede di che le due parti, debitamente autorizzate dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente trattato. Fatto a Roma il 29 novembre 1994 in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola entrambi i testi facenti ugualmente fede.
[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI COLOMBIA
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 4 novembre 1999
