I. La Repubblica Italiana facilitera' l'ingresso, la residenza e la partenza dall'Italia di tutte le persone aventi un incarico ufficiale al SE-InCE e, se necessario, delle loro famiglie e dei membri delle loro famiglie. Le autorita' italiane competenti forniranno a tali persone i visti senza alcun onere e nel piu' breve tempo possibile, garantendo loro ogni necessaria assistenza durante il loro transito sul territorio italiano. II. Il SE-InCE e l'InCE coopereranno costantemente con le competenti autorita' al fine di impedire ogni abuso dei privilegi, delle immunita' e delle strutture forniti da questo Accordo.

Testo vigente dal 13 aprile 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-03-24;40~accordo-art10 · fonte su Normattiva