[1]PROTOCOLLO ADDIZIONALE del protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee

[2]I Governi del Regno del Belgio del Regno di Danimarca della Repubblica federale di Germania della Repubblica francese dell'Irlanda della Repubblica italiana del Granducato del Lussemburgo del Regno dei Paesi Bassi del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord

[3]Debitamente rappresentati da: il Sig. J. DESCHAMPS, Ambasciatore del Belgio a Lussemburgo il Sig. K. V. SKJODT, Direttore, Ufficio danese dei brevetti il Sig. Peter HERMES, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri il Sig. Emile CAZIMAJOU, Ministro plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto il Sig. John ERUTON, Sottosegretario di Stato parlamentare, Ministero dell'Industria e del Commercio l'Onorevole Francesco CATTANEI, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri il Sig. Marcel MART, Ministro dell'Economia, del Ceto medio e del Turismo il Sig. Th. M. HAZEKAMP, Sottosegretario di Stato all'Economia Lord GORONWY-ROBERTS, Ministro aggiunto agli Affari Esteri e del Commonwealth, Vicepresidente della Camera dei Lords Visto lo Statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, e l'allegato dello Statuto della Scuola europea relativo al Regolamento della licenza liceale europea, firmato a Lussemburgo il 15 luglio 1967, Visto il Protocollo concernente la creazione di Scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962, Considerando che e' auspicabile estendere il beneficio del predetto Protocollo all'Organizzazione europea dei brevetti, creata in base alla Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, Hanno convenuto quanto segue:

[4]ARTICOLO 1.

[5]Nonostante l'articolo 1, paragrafo 1 del Protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di Scuole europee una scuola europea puo' essere creata a Monaco per l'educazione e l'istruzione in comune dei figli degli appartenenti al personale dell'Organizzazione europea dei brevetti. Altri alunni, aventi la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' Economica Europea o di uno degli altri Stati firmatari della Convenzione sul brevetto europeo, vi saranno parimenti ammessi secondo norme da fissare, all'unanimita', dal Consiglio Superiore delle Scuole europee.

Testo vigente dal 2 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;400~art1 · fonte su Normattiva