1. Le Autorita' competenti dello Stato alla legislazione del quale i doppi cittadini sono soggetti, in ragione della residenza o della loro opzione, compilano un certificato conforme al Modulo D allegato e lo rimettono agli interessati affinche' essi possano comprovare la loro posizione nei confronti dell'altro Stato. 2. Potranno essere rilasciati ad ogni doppio cittadino piu' certificati successivi per tenere conto dell'evoluzione della sua posizione nei riguardi della legge dello Stato nel quale deve prestare, ha prestato o avrebbe prestato servizio militare se non ne fosse stato regolarmente esentato o dispensato. 3. Le Autorita' competenti che compilano tali certificati ne inviano copia alle Autorita' consolari dell'altro Stato.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401~art15 · fonte su Normattiva