1. In caso di mobilitazione, ciascuno dei due Stati puo' richiamare sotto le armi solo i doppi cittadini che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio e coloro che, avendo adempiuto agli obblighi militari secondo la sua legislazione, risiedono in un Paese terzo. 2. I doppi cittadini che hanno risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati saranno considerati in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401~art9 · fonte su Normattiva