1. Le Autorita' competenti dell'Alta Parte contraente, alla legislazione della quale i doppi cittadini sono soggetti in ragione della loro residenza abituale o della loro opzione, compileranno un certificato conforme al Modulo D allegato e lo consegneranno agli interessati affinche' essi possano comprovare la loro posizione militare nei confronti dell'altro Stato. 2. Potranno essere rilasciati ad ogni doppio cittadino certificati successivi per tenere conto dell'evoluzione della sua posizione nei riguardi della legge dello Stato nel quale deve prestare, ha prestato o avrebbe prestato servizio militare se non ne fosse stato esentato o dispensato. 3. Le Autorita' competenti che compilano tali certificati debbono inviarne copia alle Autorita' consolari competenti dell'altro Stato.

Testo vigente dal 6 maggio 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168~art15 · fonte su Normattiva