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Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' convertito in legge con la seguente modificazione: All'articolo 10, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Al coniuge convivente del personale di cui al comma 1, che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale, si applicano le norme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100". Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 aprile 1987, n. 146, e 8 giugno 1987, n. 220. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-10-03;402~art1 · fonte del testo